venerdì 22 febbraio 2019

Ambiente & Diritto, quanto ne sappiamo?

Nel nostro ordinamento, al momento, non esiste una definizione chiara di “ambiente”: se da un lato, la Costituzione non ne prescrive una tutela diretta, dall’altro nella stessa Costituzione, per via giurisprudenziale, si trovano degli articoli che sanciscono una forma di tutela “indiretta” nei confronti dell’ambiente. Perciò, l’art. 9 stabilisce che «La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», l’art. 32 «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» e l'articolo 117 II comma «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». Volendo approfondire la questione, la Corte di Cassazione ha affermato che «(ambiente è) il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell'uomo» (sent. n. 9727/1993) e che «si è distinto tra ambiente quale risulta dalla disciplina relativa al paesaggio, ambiente preso in considerazione dalle norme poste a protezione contro fattori aggressivi (difesa del suolo, dell'aria, dell'acqua etc.), ed ancora, ambiente quale oggetto di disciplina urbanistica e di tutela del territorio».          
Ma quali tipi di norme garantiscono la tutela dell’ambiente? In primo luogo, le c.d. “leggi speciali”, realizzate ad hoc per la tutela di una risorsa, che generalmente prescrivono una sanzione pecuniaria o detentiva per i trasgressori; in secondo luogo, alcune norme codicistiche, rintracciabili nel Codice Penale e nel Codice Civile, che hanno come fine ultimo la tutela degli interessi umani, e solo indirettamente delle risorse ambientali di cui l’uomo dispone.

Nel belpaese, anche se nel 1966 è stata realizzata una legge contro l’inquinamento atmosferico (c.d. antismog, n.615/1966), la prima legge a tutela dell’ambiente è la c.d. Legge Merli, per la tutela delle acque (n.319/1976). Questo atto normativo introduceva norme, poi aggiornate nel corso degli anni, riguardanti gli scarichi di tutte le acque e le fognature. L’anno successivo, un’altra legge ha stabilito che la fauna selvatica fosse patrimonio indispensabile dello Stato, quindi soggetta a tutela statale. In seguito, la legge n.431/1985 (c.d. legge Galasso) ha posto sotto tutela alcuni beni paesaggistici e beni ambientali. Con la legge n.349/86 viene istituito il Ministero per l’Ambiente e vengono stabiliti tre principi fondamentali: il danno arrecato all’ambiente colpisce l’intera collettività, per cui lo Stato (o gli altri enti pubblici) hanno l’obbligo di imporre il risarcimento da parte dell’inquinatore; le associazioni ambientaliste e ogni cittadino possono denunciare gli atti che danneggiano l’ambiente; qualsiasi opera pubblica può essere permessa solo dopo aver valutato l’”impatto ambientale”, cioè la compatibilità dell’opera con l’ambiente circostante, valutata con perizie tecniche. Al Ministero si affianca il SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale), di cui fanno parte: i PFR (Punti Focali Regionali) e gli ARPA (Agenzie Regionali e Provinciali); e l’ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale, creato nel 2008.

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare



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