Nel nostro
ordinamento, al momento, non esiste una definizione chiara di “ambiente”: se da
un lato, la Costituzione non ne prescrive una tutela diretta, dall’altro nella
stessa Costituzione, per via giurisprudenziale, si trovano degli articoli che
sanciscono una forma di tutela “indiretta” nei confronti dell’ambiente. Perciò,
l’art. 9 stabilisce che «La
Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione», l’art. 32 «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività» e l'articolo 117 II comma «Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». Volendo approfondire la
questione, la Corte di Cassazione ha affermato che «(ambiente è) il contesto delle risorse naturali e delle stesse
opere più significative dell'uomo»
(sent. n. 9727/1993) e che «si è distinto tra ambiente quale risulta
dalla disciplina relativa al paesaggio, ambiente preso in considerazione dalle
norme poste a protezione contro fattori aggressivi (difesa del suolo,
dell'aria, dell'acqua etc.), ed ancora, ambiente quale oggetto di disciplina
urbanistica e di tutela del territorio».
Ma quali tipi di norme garantiscono
la tutela dell’ambiente? In primo luogo, le c.d. “leggi speciali”, realizzate
ad hoc per la tutela di una risorsa, che generalmente prescrivono una sanzione
pecuniaria o detentiva per i trasgressori; in secondo luogo, alcune norme
codicistiche, rintracciabili nel Codice Penale e nel Codice Civile, che hanno
come fine ultimo la tutela degli interessi umani, e solo indirettamente delle
risorse ambientali di cui l’uomo dispone.
Nel belpaese, anche se nel 1966
è stata realizzata una legge contro l’inquinamento atmosferico (c.d. antismog,
n.615/1966), la prima legge a tutela dell’ambiente
è la c.d. Legge Merli, per la tutela delle acque (n.319/1976). Questo atto
normativo introduceva norme, poi aggiornate nel corso degli anni, riguardanti gli
scarichi di tutte le acque e le fognature. L’anno successivo, un’altra legge ha
stabilito che la fauna selvatica fosse patrimonio indispensabile dello Stato,
quindi soggetta a tutela statale. In seguito, la legge n.431/1985 (c.d. legge Galasso) ha posto sotto tutela alcuni
beni paesaggistici e beni ambientali. Con
la legge n.349/86
viene istituito il Ministero per l’Ambiente e vengono stabiliti tre principi fondamentali: il danno arrecato all’ambiente colpisce
l’intera collettività, per cui lo Stato (o gli altri enti pubblici) hanno
l’obbligo di imporre il risarcimento da
parte dell’inquinatore; le associazioni ambientaliste e ogni cittadino
possono denunciare gli atti che danneggiano
l’ambiente; qualsiasi opera pubblica può essere permessa solo dopo aver
valutato l’”impatto ambientale”,
cioè la compatibilità dell’opera con l’ambiente circostante, valutata con
perizie tecniche. Al Ministero si affianca il SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale), di cui fanno
parte: i PFR (Punti Focali
Regionali) e gli ARPA (Agenzie
Regionali e Provinciali); e l’ISPRA,
Istituto superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale, creato nel 2008.
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